{"id":250,"date":"2014-08-21T12:02:07","date_gmt":"2014-08-21T10:02:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/?p=250"},"modified":"2014-09-30T12:05:04","modified_gmt":"2014-09-30T10:05:04","slug":"la-semplificatoria-giurisprudenza-della-consulta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/?p=250","title":{"rendered":"La semplificatoria giurisprudenza della Consulta"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/wp-content\/uploads\/consulta.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-251\" src=\"http:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/wp-content\/uploads\/consulta-200x200.jpg\" alt=\"PROCREAZIONE:AVVOCATI COPPIE,DIVIETO ETEROLOGA DISCRIMINANTE\" width=\"200\" height=\"200\" \/><\/a>A fronte del dubbio insorto circa l\u2019esistenza di un vuoto normativo innescato dalla sentenza della Consulta delloscorso aprile con cui si \u00e8 aperta la possibilit\u00e0 di attuare la fecondazione eterologa, il presidente della Corte, Tesauro, ha affermato che \u201ci centri di fecondazione assistita autorizzati possono praticare gi\u00e0 ora l\u2019eterologa, purch\u00e9 rispettino tutti quei paletti che la legge 40 ha fissato per la procreazione medicalmente assistita in generale e tutti i meccanismi di controllo pubblico previsti e magari talvolta insufficienti\u201d, peraltro ammettendo che esiste un \u201cpunto di un certo rilievo\u201d da regolamentare, quello del numero delle possibili donazioni di gameti. Conclusione a dir poco semplificatoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul piano storico, lo si deve riconoscere, la Corte si \u00e8 espressa in termini categorici nel ritenere che la declaratoria di incostituzionalit\u00e0 non apre un vuoto normativo con riguardo al requisito dei profili soggettivi per accedere all\u2019eterologa (coppia di persone di sesso diverso, ecc.), e ha in tal senso richiamato il vigente art. 5 della legge 40. Ma non altrettanta sicurezza ha dimostrato nel ritenere che non si aprano vuoti normativi sotto il profilo oggettivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La stessa ammissione di Tesauro con riguardo al \u201cpunto di un certo rilievo\u201d privo di regolamentazione, suffraga d\u2019altronde questa lettura. Spostiamo l\u2019attenzione sul merito. La legge 40 \u00e8 nata come disciplina improntata al radicale divieto di praticare la fecondazione eterologa, e cio\u00e8 attuata con gameti estranei alla coppia; come disciplina improntata ad un\u2019intrinseca e totale trasparenza, non essendo immaginabile, per ragioni connaturali alla fecondazione autologa stessa, l\u2019anonimato; come disciplina caratterizzata da limiti procreativi evidenti, che coincidono con i limiti stessi che una coppia ha di mettere al mondo un numero (comunque) modesto di figli. L\u2019eterologa al contrario sovverte, o \u00e8 comunque idonea a sovvertire, in misura parziale o totale, tutti \u2013 nessuno escluso \u2013 i principi or ora sinteticamente esposti. Ne consegue che una pronunzia con cui ci si limita a scardinare un (non banale) impianto giuridico, introducendo al suo interno il contrario di ci\u00f2 che quell\u2019impianto prevedeva come essenziale, rende fisiologico il crearsi di un conflitto fra il sistema originario e la radicale negazione dello stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una tesi larghissimamente discutibile \u2013 quella della diretta praticabilit\u00e0 dell\u2019eterologa \u2013 non pu\u00f2 dunque essere risolta dall\u2019interpretazione fornita in un\u2019intervista. Pensiamo solo al fatto che la legge 40era fondata sul criterio, sopra accennato, dell\u2019assoluta trasparenza del rapporto di maternit\u00e0 e di paternit\u00e0: non esisteva cio\u00e8 spazio per l\u2019anonimato. Nell\u2019innesto che si viene ad attuare fra la sentenza della Consulta e la legge 40, si crea o no, un vuoto di regolamentazione sul punto? La Corte ha risposto negando l\u2019esistenza di un deficit normativo e richiamando le disposizioni vigenti in materia di vincolo parentale in caso di adozione, disposizioni che limitano sensibilmente la tracciabilit\u00e0 del rapporto genitoriale (art. 28 l. n.184\/1983).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eterologa e adozione presentano analogie ma anche differenze profonde. Un donatore di sperma pu\u00f2 divenire padre genetico di numerossimi figli, con ci\u00f2 moltiplicandosi in maniera devastante il rischio di incesti inconsapevoli e di trasmissione di patologie genetiche. Si pu\u00f2 citare, fra le altre, la vicenda di Piero Frattari, donatore di seme, padre potenziale di seimila bambini (Donna moderna,12\/7\/1992); quella di un donatore anonimo che ha reiteratamente depositato in cliniche private di una citt\u00e0 tutto sommato di modeste dimensioni come Bologna, importanti quantitativi di seme (Chiara Valentini, \u201cLa fecondazione proibita\u201d); quella del donatore danese n. 7042, che ha avuto un centinaio di figli, tutti potenzialmente affetti da una grave patologia genetica (neurofibromatosi).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Date queste premesse, su quale fondamento \u00e8 sostenibile che l\u2019eterologa pu\u00f2 essere immediatamente praticata? La necessit\u00e0 di regolare con norme dotate di adeguata efficacia preventiva\/repressivala materia del numero delle donazioni; la materia della localizzazione geografica delle donazioni stesse; la necessit\u00e0 di sterilizzare, direttamente o indirettamente, i gravissimi rischi di un semi-anonimato anarchico, sono la miglior riprova del fatto che l\u2019eterologa non pu\u00f2 essere praticata, al momento, in assenza di una specifica disciplina. N\u00e9 \u00e8 coerente asserire \u2013 come fa Tesauro \u2013 che l\u2019eterologa sarebbe immediatamente praticabile ma contestualmente riconoscere la carenza del sistema vigente con riguardo a un \u201cpunto di un certo rilievo\u201d. Asserire che l\u2019eterologa pu\u00f2 essere praticata prima di regolare il \u201cpunto\u201d stesso \u00e8 una tesi inaccettabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019analogia proposta dalla sentenza della Consulta fra adozione ed eterologa deve dunque essere interpretata solamente in senso generico, parziale e approssimativo. Pensiamo alla diatriba insorta circa la possibilit\u00e0 di selezionare le caratteristiche somatiche del donatore. Nell\u2019adozione, che pure la Corte richiama come modello analogo a quello dell\u2019eterologa, non \u00e8 data la diretta possibilit\u00e0 alla coppia di scegliere l\u2019aspetto somatico del bambino, mentre la maggioranza dei fautori dell\u2019eterologa asserisce invece che tale opzione va riconosciuta in caso di fecondazione artificiale con gameti estranei alla coppia. Si dovr\u00e0 allora aprire un dibattito su quali norme in tema di adozione o su quali norme concernenti altri settori del diritto siano analoghe e dunque applicabili all\u2019eterologa. Questi argomenti, fra gli altri, dimostrano la sconcertante fragilit\u00e0 dell\u2019opinione che vede la sentenza della Consulta come la panacea capace di rendere immediatamente possibile l\u2019eterologa. L\u2019eterologa, in realt\u00e0, demolisce le fondamenta del sistema configurato dalla legge 40, introducendo principi nuovi e opposti a quelli originari e non armonizzabili senza un intervento normativo. E chiunque, senza essere un giurista, pu\u00f2 capire come in un contesto normativo che era integralmente permeato dal divieto di fecondazione eterologa non sia agevole reperire le norme necessarie per regolare l\u2019eterologa stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">da: Il Foglio, 21\/08\/2014<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A fronte del dubbio insorto circa l\u2019esistenza di un vuoto normativo innescato dalla sentenza della Consulta delloscorso aprile con cui si \u00e8 aperta la possibilit\u00e0 di attuare la fecondazione eterologa, il presidente della Corte, Tesauro, ha affermato che \u201ci centri di fecondazione assistita autorizzati possono praticare gi\u00e0 ora l\u2019eterologa, purch\u00e9 rispettino tutti quei paletti che [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/250"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=250"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/250\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":252,"href":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/250\/revisions\/252"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}