{"id":362,"date":"2016-01-28T08:05:44","date_gmt":"2016-01-28T07:05:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/?p=362"},"modified":"2016-01-28T08:05:44","modified_gmt":"2016-01-28T07:05:44","slug":"la-costituzione-e-i-tre-inganni-delle-unioni-civili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/?p=362","title":{"rendered":"La Costituzione e i tre inganni delle unioni civili"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: right;\">Autore prof. Giorgio Maria Carbone o.p. , da \u201c La Bussola Quotidiana &#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inizio con due avvertenze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1)<\/strong> Do per scontato che tu abbia chiaro che gi\u00e0 oggi in Italia le persone conviventi dello stesso sesso hanno i diritti che invocano (<a href=\"http:\/\/..\/it\/articoli-unioni-gay-hanno-gia-tutti-i-diritti-6370.htm\" target=\"_blank\">clicca qui<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 2)<\/strong> Tenteremo di procedere secondo il metodo razionale, senza cedere al pathos emotivo, alle urla ideologiche o autoritari diktat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cosa \u00e8 il matrimonio?<\/strong> La domanda non \u00e8 retorica o banale. Si impone dati i tempi che viviamo: le piazze si stanno riempiendo, c\u2019\u00e8 il rischio di contrapposizioni tanto violente quanto sterili, molti hanno smarrito l\u2019elementare senso comune, \u00e8 sempre pi\u00f9 difficile ascoltare argomenti razionali e oggettivi, piuttosto che slogan emotivi. Se volessi fare un discorso di tipo confessionale, cio\u00e8 per i credenti, farei riferimento alla sacra Scrittura, alla tradizione apostolica e al magistero della Chiesa. Ma non \u00e8 questo il mio obiettivo. Tenter\u00f2 di argomentare in modo laico, cio\u00e8 senza appellarmi a principi di autorit\u00e0, ma alla ragione umana e ad alcuni dati, come la Costituzione della Repubblica, che dovrebbero essere pacificamente condivisi dai cittadini italiani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Proprio la Costituzione dice: \u00abLa Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ\u00e0 naturale<\/strong> <strong>fondata sul matrimonio.<\/strong> Il matrimonio \u00e8 ordinato sull\u2019uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell\u2019unit\u00e0 familiare\u00bb (art. 29). Leggendo gli Atti dell\u2019Assemblea Costituente e in particolare le sedute del 30 ottobre 1946 e del 17 aprile 1947, veniamo a sapere che i Padri costituenti non hanno preteso di dare una definizione del matrimonio, ma semplicemente avevano la chiara consapevolezza che il matrimonio e la famiglia sono realt\u00e0 che preesistono allo Stato. L\u2019espressione \u00abfamiglia come societ\u00e0 naturale\u00bb non deve far pensare a un rinvio a quella particolare corrente di pensiero che si chiama diritto naturale, ma significa solo che la famiglia e il matrimonio, che la fonda, sono realt\u00e0 umane che precedono la Costituzione, il diritto positivo, e qualsiasi forma di organizzazione dello Stato, repubblica o monarchia che sia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dire, poi, che \u00abLa Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ\u00e0 naturale fondata sul matrimonio\u00bb<\/strong> ha anche un altro scopo: lo Stato riconosce non solo la preesistenza della famiglia e del matrimonio, ma si impegna anche a rispettarne l\u2019autonomia e l\u2019ordine interno. I Padri costituenti hanno voluto cos\u00ec reagire all\u2019esperienza e alla tentazione ricorrente dei regimi totalitari: questi regimi totalitari, infatti, intervengono sulla famiglia, anche con atti legislativi e burocratici, con un eccesso di autoritarismo e minano la libert\u00e0 dei singoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il matrimonio fondante la famiglia, di cui parlano l\u2019art. 29 della Costituzione e gli Atti della<\/strong> <strong>Costituente, non \u00e8 definito n\u00e9 dalla Costituzione n\u00e9 dal Codice Civile.<\/strong> \u00c8 una realt\u00e0 che precede e preesiste. Questo modo di agire del legislatore e il fatto che la Costituzione usi l\u2019espressione \u00abLa Repubblica riconosce\u00bb stanno a significare che lo Stato prende atto anche dei presupposti che fondano il matrimonio. E se il matrimonio \u00e8 una realt\u00e0 umana che precede lo Stato, precederanno lo Stato anche i presupposti del matrimonio. Tali presupposti saranno quindi pre-giuridici, saranno dei presupposti antropologici, cio\u00e8 conseguenti all\u2019identit\u00e0 della persona umana. Quali sono tali presupposti pre-giuridici del matrimonio?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Leggendo la tradizione giuridica classica romana, <\/strong>di epoca repubblicana e imperiale, e gli Atti della Costituente balzano all\u2019evidenza alcuni presupposti pre-giuridici: la dualit\u00e0 della differenza sessuale \u2013 cio\u00e8 l\u2019essere maschio il marito e l\u2019essere femmina la moglie \u2013; la complementariet\u00e0 \u2013 si parla di societ\u00e0, di consortium omnis vitae (Digesto XXIII,2) \u2013; e l\u2019uguaglianza nella differenza. Oggi stiamo smarrendo l\u2019evidenza circa questi presupposti pre-giuridici. Nota, poi, che si tratta di dati oggettivi che si impongono a tutti, l\u2019identit\u00e0 sessuale, essere maschio o essere femmina, cos\u00ec come l\u2019et\u00e0 anagrafica, sono dati oggettivi. Sono pre-giuridici, cio\u00e8 valgono sempre qualsiasi sia l\u2019ordinamento giuridico nel quale uno si trova a vivere, sono dati che attengono alla persona umana in quanto tale. Proprio questi dati oggettivi, in particolare quelli della dualit\u00e0 sessuale \u2013 essere maschio e essere femmina \u2013 e della rispettiva complementariet\u00e0 fondano il matrimonio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il disegno di legge della senatrice Cirinn\u00e0 propone una precisa operazione descritta in questi articoli <\/strong>che riporto. \u00abArt. 1 Finalit\u00e0. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l\u2019unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale\u00bb. Per costituire l\u2019unione civile \u00e8 sufficiente una dichiarazione all\u2019ufficiale di stato civile: \u00abArt. 2 Costituzione dell&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso. 1. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un&#8217;unione civile mediante dichiarazione di fronte all&#8217;ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni\u00bb. Circa i diritti e i doveri leggi l\u2019Art. 3 \u00abDiritti e doveri derivanti dall&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso. 1. Con la costituzione dell&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall&#8217;unione civile deriva l&#8217;obbligo reciproco alla fedelt\u00e0, all&#8217;assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacit\u00e0 di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. 2. Le parti concordano tra loro l&#8217;indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l&#8217;indirizzo concordato\u00bb. Queste parole ti ricordano qualcosa? Quelle che vengono lette al termine delle nozze. Sono le stesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Se non fosse ancora chiara l\u2019operazione prodotta dal disegno di legge, leggi ancora l\u2019Art. 4 <\/strong>\u00abLe disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole \u201cconiuge\u201d, \u201cconiugi\u201d o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonch\u00e9 negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso\u00bb. L\u2019operazione di fatto realizzata dal disegno di legge \u00e8 estendere la disciplina del matrimonio alle unioni tra persone dello stesso sesso. Se il disegno di legge entrasse in vigore, ci\u00f2 che oggi l\u2019ordinamento giuridico prevede per il matrimonio si applicherebbe alle unioni tra persone dello stesso sesso, producendo alcune conseguenze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1. L\u2019ingiustizia da legge ordinaria. <\/strong>Matrimonio e unioni tra persone dello stesso sesso sarebbero messe sullo stesso piano, cio\u00e8 sarebbero omologate, trattate allo stesso modo. Ci\u00f2 \u00e8 una violazione palese del principio di uguaglianza. L\u2019uguaglianza, che tutti desideriamo, prevista dalla Costituzione all\u2019art. 3, cos\u00ec come interpretata costantemente dalla Corte costituzionale, non significa n\u00e9 trattare tutti allo stesso modo n\u00e9 omologare. Ma significa dare un trattamento uguale a fenomeni uguali e un trattamento diverso a fenomeni diversi, per il semplice fatto che trattare in modo identico situazioni diverse \u00e8 iniquo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. La contraffazione linguistica.<\/strong> Con una semplice legge ordinaria sarebbe di fatto modificata la Costituzione della Repubblica. Il che viola la procedura speciale di revisione della Costituzione. E poi, la parola matrimonio all\u2019art. 29 della Costituzione, cos\u00ec come si evince dagli Atti della Costituente, significa la societ\u00e0 tra marito e moglie, che si fonda su un dato oggettivo pre-giuridico della differenza dell\u2019identit\u00e0 sessuata. Estendendo la disciplina del matrimonio all\u2019unione tra persone dello stesso sesso di fatto il legislatore ordinario altera radicalmente il significato di quella parola.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3. La rivoluzione antropologica e civile.<\/strong> Estendendo la disciplina del matrimonio alle persone dello stesso sesso la Repubblica abbandona i presupposti pre-giuridici oggettivi che fondano il matrimonio, cio\u00e8 la dualit\u00e0 dell\u2019identit\u00e0 sessuata e la complementariet\u00e0. E cos\u00ec l\u2019ordinamento giuridico del nostro Paese si non si fonderebbe pi\u00f9 sul dato oggettivo, primario della differenza sessuale tra maschio e femmina, ma sull\u2019orientamento o sulla preferenza sessuale. Ora, usare gli orientamenti e\/o le preferenze, indipendentemente dal fatto che siano di tipo sessuale o non sessuale, come categorie di identificazione sociale e giuridica \u00e8 un\u2019operazione: a) riduttiva, perch\u00e9 nessuno di noi esaurisce s\u00e9 nell\u2019orientamento o nelle preferenze; b) soggettiva, perch\u00e9 orientamento e preferenza non fanno riferimento a caratteristiche evidenti come l\u2019identit\u00e0 sessuale, la razza o una condizione di invalidit\u00e0; c) aleatoria: se un Paese d\u00e0 diritto di cittadinanza a un orientamento, in ragione del principio di uguaglianza dovr\u00e0 ammettere anche la legittimit\u00e0 degli altri orientamenti, senza sindacarne il contenuto (per questi temi rinvio a Giorgio Carbone, Gender. L\u2019anello mancante? Edizioni Studio Domenicano).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00abChe male fanno agli altri, si vogliono bene e chiedono solo diritti per loro\u00bb. <\/strong>\u00c8 un mantra oggi ricorrente. \u00c8 uno slogan che porta il discorso sul terreno dei sentimenti. Non lasciamoci trascinare dal pathos emotivo. Restiamo agli argomenti razionali e oggettivi. Non giudichiamo gli affetti e le singole situazioni anche dolorose. Ma consideriamo seriamente i tre effetti iniqui, falsificatori e rivoluzionari prodotti dal disegno di legge Cirinn\u00e0.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autore prof. 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