{"id":403,"date":"2019-05-23T08:15:29","date_gmt":"2019-05-23T06:15:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/?p=403"},"modified":"2019-05-23T08:15:29","modified_gmt":"2019-05-23T06:15:29","slug":"la-legge-dellalabama-ancora-ingiusta-ma-e-un-passo-avanti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/?p=403","title":{"rendered":"La legge dell\u2019Alabama? Ancora ingiusta, ma \u00e8 un passo avanti"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/wp-content\/uploads\/alabama-vignetta-large-0.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-404\" src=\"http:\/\/www.homer.it\/bioeticablog\/wp-content\/uploads\/alabama-vignetta-large-0-200x200.jpg\" alt=\"alabama-vignetta-large-0\" width=\"200\" height=\"200\" \/><\/a>Davanti alla proposta sull&#8217;aborto approvata in Alabama bisogna chiedersi: si tratta di una legge giusta, posta a tutela della vita del nascituro, o ingiusta? La risposta \u00e8 che questa legge rimane ingiusta, perch\u00e9 non \u00e8 mai moralmente lecito procurare volutamente la soppressione del nascituro, ma \u00e8 meno ingiusta rispetto alle norme tuttora vigenti. E si spera possa innescare effetti positivi, come una revisione della tematica abortiva con il concorso della Corte Suprema.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: right;\">di<a href=\"http:\/\/www.lanuovabq.it\/it\/tommaso-scandroglio\" target=\"_blank\"> Tommaso Scandroglio<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il testo di legge in materia di aborto che ha ricevuto la firma del governatore dell\u2019Alabama Kay Ivey, e la cui entrata in vigore \u00e8 prevista tra sei mesi, riporta il seguente titolo: \u201cLegge dell\u2019Alabama per la tutela della vita umana\u201d. Il titolo corrisponde al contenuto della legge? In altri termini: si tratta di una legge giusta, posta a tutela della vita del nascituro, o ingiusta? La risposta \u00e8 la seguente: questa legge \u00e8 intrinsecamente ingiusta, seppur sia una proposta meno ingiusta rispetto alla legge tuttora vigente in Alabama e rispetto ad altre leggi sull\u2019aborto. Per provarlo andiamo ad esaminare per sommi capi l\u2019articolato di legge (<a href=\"https:\/\/legiscan.com\/AL\/text\/HB314\/id\/1980843\" target=\"_blank\">https:\/\/legiscan.com\/AL\/text\/HB314\/id\/1980843<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il cuore della proposta \u00e8 la sezione 4:<\/strong> \u201cAbortire \u00e8 consentito se un medico curante con licenza in Alabama stabilisce che \u00e8 necessario abortire per prevenire gravi rischi per la salute della madre del nascituro\u201d. Inoltre nella sezione 3 si afferma che \u00e8 legittimo abortire \u201cquando il nascituro ha un\u2019anomalia letale\u201d per la sua stessa sopravvivenza. Infine \u00e8 legittimo l\u2019aborto se la donna, affetta da una grave patologia mentale, \u00e8 a rischio suicidio oppure rischia di ricorrere all\u2019aborto clandestino (sezione 3).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ricordiamo che non \u00e8 mai moralmente lecito abortire,<\/strong> ossia volere la soppressione di un nascituro innocente. Non \u00e8 mai permesso nemmeno perseguendo il fine buono di tutelare la salute o la vita della madre. Dunque, dato che questo disegno di legge legittima l\u2019aborto e dato che mai si pu\u00f2 legittimare il male, ne consegue che tale disegno di legge \u00e8 intrinsecamente ingiusto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Qualche altra considerazione in merito all\u2019articolato di legge.<\/strong> Cosa si intende per \u201cgravi rischi per la salute della madre\u201d? La sezione 3 ne offre una interpretazione autentica: si tratta di un serio pericolo di \u201cdanno fisico sostanziale di una importante funzione corporea\u201d. Dunque la prima valutazione che dovr\u00e0 fare il medico e, se si va a processo, il giudice riguarda la probabilit\u00e0 che si verifichi il danno: il rischio deve essere serio, quindi elevato. La seconda valutazione deve riguardare la rilevanza del danno che come abbiamo visto deve essere sostanziale e deve riguardare una funzione corporea importante. I rischi possono essere generati dalla gravidanza oppure no, quindi da patologie indipendenti dalla gravidanza e, per ipotesi, gi\u00e0 in essere al momento in cui la donna scopre di aspettare un bambino.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ora, in merito alla doppia valutazione di cui sopra &#8211; grado di rischio e grado di lesivit\u00e0 &#8211; la valutazione \u00e8 soggetta ad ampia discrezionalit\u00e0 ed \u00e8 facile sfociare nell&#8217;arbitrariet\u00e0.<\/strong> Ad esempio, qualsiasi stress di un certo rilievo a carico di qualsiasi organo o apparato, generato dalla gravidanza, potrebbe essere motivo legittimo per abortire. Parimenti, un rischio di abortire spontaneamente potrebbe indurre la donna a richiedere legittimamente l\u2019aborto. A maggior ragione se la donna \u00e8 gi\u00e0 affetta da una patologia importante: tumore, malattie cardiovascolari, etc. Dunque, una normativa che i media hanno venduto come estremamente restrittiva potrebbe, al momento della sua attuazione concreta e soprattutto nelle mani di giudici liberali, diventare sensibilmente permissiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Come accennato, anche la donna con documentata patologia psichiatrica di natura grave<\/strong> potrebbe essere sottoposta ad aborto se c\u2019\u00e8 il rischio che si tolga la vita oppure che ricorra all&#8217;aborto clandestino. Oltre all&#8217;arbitrariet\u00e0 nella decisione di stabilire la gravit\u00e0 di una patologia psichiatrica, questa indicazione normativa rischia di legittimare l\u2019aborto per tutte le donne disturbate, al di l\u00e0 del fatto che la gravidanza le spinga o meno a cercare la morte. In altre parole, nella prospettiva della legge ogni aborto su donna mentalmente fragile potrebbe essere legittimato, perch\u00e9, per ipotesi, nessuna \u00e8 assolutamente esente dal rischio di togliersi la vita o di ricorrere all&#8217;aborto clandestino proprio perch\u00e9 mentalmente disturbata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La sezione 5 poi disciplina quanto segue:<\/strong> \u201cNessuna donna su cui un aborto viene eseguito o su cui viene tentato di essere eseguito deve essere penalmente o civilmente responsabile\u201d. Due note. La prima: se il medico che compie l\u2019aborto al di fuori dei casi legittimati finisce in carcere, in quanto esecutore materiale, per logica anche il mandante, cio\u00e8 la donna, dovrebbe essere punita, tenuto conto altres\u00ec del principio di equit\u00e0: perch\u00e9 punire la madre infanticida e non la madre che ricorre all\u2019aborto? Sar\u00e0 poi il giudice che doverosamente, come per tutti gli altri casi di omicidio, dovr\u00e0 adeguare la sanzione all&#8217;oggettiva responsabilit\u00e0 della donna e dunque alle condizioni psicologiche che l\u2019hanno condotta a questa scelta, tenendo quindi conto delle eventuali pressioni della famiglia, del padre, dello stato di indigenza, della paura di perdere il posto di lavoro, etc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Seconda nota:<\/strong> la donna che, non potendo abortire secondo i requisiti di legge, compra su Internet o da un farmacista compiacente una pillola abortiva e poi la ingerisce deve essere sanzionata? Difficile rispondere con certezza. Si potrebbe cos\u00ec interpretare il testo di legge: come soggetto passivo su cui \u00e8 avvenuta la pratica abortiva la donna \u00e8 esente da sanzione, come soggetto attivo che ha procurato l\u2019aborto invece sarebbe penalmente perseguibile e dunque, in conclusione, meriterebbe di essere sanzionata. Star\u00e0 tutto all&#8217;interpretazione dei giudici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Un\u2019ultima annotazione.<\/strong> L\u2019aborto procurato per stato di necessit\u00e0 dettato dall&#8217;intento di salvare la vita della madre non dovrebbe essere legittimato, come invece ha fatto il presente disegno di legge, ma meramente tollerato. In altri termini: una cosa \u00e8 assegnare un diritto di abortire in stato di necessit\u00e0, un\u2019altra \u00e8 decidere di non punire perch\u00e9 il carcere sarebbe s\u00ec adeguato al tipo di illecito, ossia al valore del bene leso (vita), ma non adeguato al grado di responsabilit\u00e0 proprio di una persona che ha agito stretta da necessit\u00e0, cio\u00e8 in pericolo di vita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nonostante questa norma sia intrinsecamente ingiusta,<\/strong> ci\u00f2 non toglie che tale disegno di legge segna oggettivamente il passaggio da una normativa ingiusta a una normativa meno ingiusta. Il giudizio sulla legge quindi rimane negativo, invece il giudizio sul processo in corso in Alabama \u00e8 positivo perch\u00e9 passare dal pessimo al peggio \u00e8 un miglioramento, attuato per il tramite di azioni moralmente riprovevoli e dunque condannabili, ma \u00e8 comunque un oggettivo miglioramento. Inoltre questa proposta probabilmente innescher\u00e0 alcuni effetti positivi: un eventuale effetto emulativo in riferimento ad altri Stati (nella speranza per\u00f2 che l\u2019emulazione percorra soluzioni moralmente lecite), una possibile revisione del quadro nazionale sulla tematica abortiva con il concorso della Corte Suprema, un rinvigorimento delle energie del fronte pro life, eccetera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.lanuovabq.it\/it\/la-legge-dellalabama-ancora-ingiusta-ma-e-un-passo-avanti\">http:\/\/www.lanuovabq.it\/it\/la-legge-dellalabama-ancora-ingiusta-ma-e-un-passo-avanti<\/a>\u00a0 (18.05.2019)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Davanti alla proposta sull&#8217;aborto approvata in Alabama bisogna chiedersi: si tratta di una legge giusta, posta a tutela della vita del nascituro, o ingiusta? 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